Contributi a fondo perduto per incrementare le possibilità di accesso al credito e promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, per le imprese Artigiane del Friuli Venezia Giulia.
Beneficiari
Imprese artigiane di piccolissime dimensioni iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all’articolo 13 della legge regionale 12/2002.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente dall’impresa beneficiaria del contributo, pena l’inammissibilità totale della relativa spesa, tramite le seguenti modalità:
L’avvenuto sostenimento della spesa è comprovato mediante la presentazione dell’estratto conto bancario e, nel caso di pagamento con assegno, anche attraverso copia dello stesso. L’ufficio competente valuta l’ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi effettuati con le modalità di cui al comma 4 e privi degli estremi della fattura, a condizione che l’impresa produca a supporto ulteriore documentazione contabile atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l’avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente.
Non sono ammesse le compensazioni.
I limiti di spesa sono da considerarsi sempre al netto dell’IVA.
Imprese artigiane di piccolissime dimensioni iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all’articolo 13 della legge regionale 12/2002.
Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle rientranti nella definizione di microimpresa (massimo 9,99 dipendenti) e realizzano un fatturato annuo oppure presentato un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000,00 euro.
Presentazione domande dalle ore 10,00 del 31/03/2024 alle 16,00 del 31/12/2024 tramite front end Regionale con accreditamento tramite SPID o CNS. Per accedere alla pagina dedicata vai alla sezione “modulistica”.
a) Per l’ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie destinate al finanziamento dell’attività aziendale. Sono ammissibili le spese sostenute nell’esercizio finanziario precedente alla data di presentazione della domanda, relative al premio e alle spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell’interesse dell’impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi, riferite (per competenza), all’esercizio finanziario antecedente all’anno di presentazione della domanda di contributo.
b) Per il pagamento degli oneri finanziari relativi all’effettuazione di operazioni bancarie destinate al finanziamento dell’attività aziendale. Sono ammissibili le spese sostenute nell’esercizio finanziario precedente alla data di presentazione della domanda, relative agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia per la concessione del finanziamento bancario, riferite (per competenza) all’esercizio finanziario antecedente all’anno di presentazione della domanda di contributo (NB: alle imprese che operano in regime di contabilità semplificata si ricorda che gli oneri finanziari generati dall’utilizzo del fido bancario, per i quali l’impresa richiede il contributo a fondo perduto, devono essere riferiti ad un conto corrente usato ESCLUSIVAMENTE per l’attività d’impresa)
c) Per l’acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale. Sono ammissibili le spese relative alle consulenze effettuate da professionisti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili relative alla redazione di un piano finanziario aziendale comprendente, tra l’altro, l’analisi dei flussi di cassa e sostenute nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo.
L’intensità dell’aiuto è pari al 50% delle spese ammissibili più un eventuale 5% se all’impresa è stato attribuito il rating di legalità dall’autorità Garante della concorrenza e mercato.
Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:
1. Gli incentivi di cui al titolo II non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
1 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II sono cumulabili con le misure statali, con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell’articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), e con altre garanzie costituenti aiuti di Stato alle seguenti condizioni:
1 ter. E’ consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
Contributo a fondo perduto secondo la regola “de minimis”- Regolamento UE 2023/2831
Procedimento valutativo a sportello con svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande con contestuale rendiconto e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Per ulteriori dettagli sulla disciplina si rinvia alle disposizioni del regolamento emanato con DPReg 33/2012.
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano: testo coordinato
Disciplina organica dell'artigianato: legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso: legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, art. 36 e successivi